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martedì 12 febbraio 2013

TARES

Credo di aver sentito parlare di semplificazione....
Ma invece, come al solito, inventano nuovi nomi aggirano leggi e rispuntano altre tasse più esose.
É sempre più difficile, voler continuare a pagare , e continuano a togliere disponibilità specialmente nella fascia media, quella più tartassata.

La nuova Tares, la tassa che sostituirà i tributi e le tariffe precedenti, farà il suo ingresso nel prossimo mese di luglio. Questa imposta sostituirà la TARSU e la TIA e interesserà chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti, pesando in particolare sulle famiglie numerose e sulle imprese.

Su questa imposta verrà reinserita l'Iva, non in forma diretta nella maggior parte dei casi, ma come componente del costo del servizio che viene comunque posta a carico dell'utente. L'inclusione dell'IVA in questa tariffa, è del tutto fuorilegge. Infatti già nel 2009 la Consulta si occupò di questo problema, asserendo che le tariffe sui rifiuti, al tempo in vigore, dovevano essere considerate a tutti gli effetti dei TRIBUTI e non tariffe.
Detto in parole povere paghiamo l' IVA su una tassa....

Di conseguenza, considerandole tributi, non ricadevano nel campo di applicazione dell'Iva, per il principio generale per cui non si applica un'imposta su un'altra imposta. Varie associazioni dei consumatori, che già erano intervenute invitando gli utenti a richiedere il rimborso dell'illegittima IVA, stanno preparando un formulario per fronteggiare una nuova illegittimità. Questo anche perché, fino ad oggi, le varie aziende dei rifiuti comunali avevano risposto alle diffide con la giustificazione di essere solo degli esattori per conto dello Stato.

Tutto falso, come afferma la Corte Costituzionale con la sentenza 238 del 2009: "un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo - quest'ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad Iva le prestazioni del servizio di smaltimento rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall'alinea e dall'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell'IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore».

Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità». Prepariamoci ad un nuovo abuso, sicuramente da contestare nei modi e nei termini che le associazioni dei consumatori indicheranno.

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