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venerdì 29 novembre 2013

I medici... la gestione ENPAM di base e un primo approfondimento categoriale

Riprendiamo il nostro percorso all’interno della professione medica, analizzata dal punto di vista previdenziale, partendo dalla porzione più importante, non foss’altro per via del fatto che è in una sua parte obbligatoria per tutti i medici. Come già specificato in precedenza l’attività di libera professione riconducibile all’ordine dei medici e odontoiatri è gestita da un unico Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici (ENPAM). Presso l’ENPAM esistono 5 tipologie di gestione per le varie categorie professionali. La gestione comune a tutti quanti gli iscritti all’ordine è il Fondo Generale, che fa riferimento specifico alla quota A di contribuzione obbligatoria per tutti e conserva una modalità di gestione a ripartizione.

Di questa ci occuperemo, come ci occuperemo anche delle eventuali attività specifiche di libera professione destinate a tutti i medici e gli odontoiatri che prestano la loro attività in regime di libera professione pura, eventualmente anche intra e extra moenia. Questa seconda quota, denominata quota B, si aggiunge in alcuni casi come specificato alla precedente quota A.

Ma vediamo ora in dettaglio requisiti e misura della pensione per le due quote descritte, il quando e quanto della pensione ENPAM di base.

Per quanto riguarda il fondo generale medici, le principali novità targate 2013 sono riassumibili in:

 Requisito di vecchiaia: innalzamento del requisito di vecchiaia ordinario dagli attuali 65 anni fino a 68 anni (a regime dal 2018)

 Pensione anticipata (opzione di pensionamento prevista solo per la quota B del fondo generale). Resta possibile andare in pensione anticipata per la quota B di pensione, ma viene introdotta l’elevazione dell’età minima che aumenterà fino a 62 anni (dal 2018). Chi sceglierà il pensionamento anticipato avrà una riduzione rispetto alla pensione ordinaria perché percepirà l’assegno per un numero maggiore di anni

 Contributi: previsto per le gestioni che rimangono al contributivo indiretto un aumento dei contributi a

partire dal 2015

 Introduzione del metodo di calcolo contributivo (pro rata): la Quota A passa al metodo di calcolo contributivo definito dalla legge 335/95. Applicato a chi ha iniziato a contribuire dal 01/01/2013 in poi.

Come si può rilevare salienti e importanti sono le novità impresse alla categoria dal recente intervento normativo. Novità che non fanno altro che inasprire i requisiti e intervenire sulla misura, ovviamente abbassando le prestazioni in maniera più o meno considerevole, in funzione dei singoli casi.

Ma ora vediamo le caratteristiche e il calcolo della pensione base per i medici, la cosiddetta Quota A.

La contribuzione per i Medici del Fondo Generale

Gli importi contributivi della porzione obbligatoria, distinti in base alle fasce di età, per tutti i medici iscritti all’albo sono i seguenti:

 E. 201,34 annui fino a 30 anni di età

 E. 390,82 dai 30 fino ai 35 anni di età

 E. 733,41 dai 35 fino ai 40 anni di età, oppure chi, essendo

iscritto ad INPDAP o fondi speciali, è ammesso alla contribuzione ridotta

 E. 1.354,46 oltre 40 anni di età.

Occorre rilevare inoltre che il contributo in quota fissa è riducibile a 1/4 per età inferiore a 30 anni, oppure a 1/2 dai 30 ai 35 anni. Ai fini della misura il reddito minimo per queste annualità è ridotto in proporzione.

Ribadiamo che il contributo minimo è sempre dovuto da tutti i medici iscritti all‘ordine a prescindere dal reddito effettivo e dalla attività svolta.


Fonte: Epheso

Pensione di vecchiaia - requisiti di accesso – il quando

 65 anni e 6 mesi di età

 5 anni di contribuzione e iscrizione in caso di costanza di iscrizione e contribuzione al fondo. Per il requisito anagrafico è previsto un incremento graduale fino al raggiungimento dei 68 anni a regime nel 2018, come descritto nella tabella seguente:

Eta` anagrafica In vigore fino al

65 anni e 6 mesi 31/12/2013

66 anni 31/12/2014

66 anni e 6 mesi 31/12/2015

67 anni 31/12/2016

67 anni e 6 mesi 31/12/2017

68 anni da 01/01/2018 a regime

Nota: E’ possibile rinviare il pensionamento sino al raggiungimento del 70° anno di età, ove l‘iscritto si

avvalga della facoltà di proseguire nella contribuzione alla “Quota A“ del Fondo.

Oppure

 65 anni di età

 20 anni di contribuzione accreditata.

Opzione di ricalcolo contributivo in relazione all‘intera anzianità contributiva maturata. (Per la Quota A continua a non essere prevista la pensione anticipata. Tuttavia, è stata mantenuta la possibilità di

andare in pensione a 65 anni per chi sceglierà il contributivo (legge 335/95) su tutta l’anzianità maturata.)

Misura per il calcolo della pensione di vecchiaia sistema retributivo misto (pro rata) – il quanto

Occorre rilevare che per i contributi dovuti dal 1° gennaio 2013 riferiti alla quota A, è stato introdotto il

sistema contributivo, mentre per contributi dovuti fino al 31.12.2012 rimangono valide le modalità di determinazione previgenti, e quindi il sistema di calcolo retributivo.

Ciò significa che la pensione è d’ora in poi calcolata con il sistema misto, o pro rata che dir si voglia, sino ad un momento in cui, per gli iscritti post 2012, sarà in vigore la pensione di base calcolata con il solo sistema di calcolo contributivo (seconda parte della formula qui riportata).

Ma vediamo in dettaglio la prestazione e la relativa formula di calcolo:

P= Rp1 * (Ac97 * q1 + (Ac06 - Ac97) * q2 + (Ac12 - Ac06) * q3) + Mc * Ke

Rp1 – retribuzione pensionabile, ricostruita da tutti i contributi minimi effettivamente versati ante 2013 divisi per 0,125, e rivalutati al 75% del tasso d’inflazione ISTAT

Ac97 - anni di contribuzione maturati sino al 31/12/1997

Ac06 - anni di contribuzione maturati sino al 31/07/2006

Ac12 - anni di contribuzione maturati sino al 31/12/2012

q1 - rendimento annuo = 1,10%

q2 - rendimento annuo = 1,75%

q3 - rendimento annuo = 1,50%

Per tenere conto delle annualità successive al 2013 fino alla decorrenza della pensione, l’importo della quota retributiva viene rivalutata al 75% dell’indice ISTAT per gli ultra 50enni e al 100% dello stesso per i restanti.

Mc - montante contributivo maturato a partire dal 01/01/2013, calcolato accreditando i contributi effettivamente versati e rivalutati fino all’anno antecedente il pensionamento al tasso di medio di crescita del PIL registrato nel quinquennio antecedente

ke - coefficiente relativo all‘età vigente nell’assicurazione obbligatoria INPS (si faccia riferimento a quelli riportati sul sito dell’ente previdenziale pubblico di riferimento per avere l’ordine di grandezza relativo)


Scopriamo ora come si sviluppa la pensione della eventuale quota B di pensione, quella destinata a chi svolge la libera professione pura.


La contribuzione per i Medici del Fondo Generale


In aggiunta alla quota A ecco i contributi previsti per chi svolge la libera professione. Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi di lavoro autonomo svolto in forma individuale e associata, oppure derivanti dallo svolgimento dell‘attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate, gli utili da opere dell‘ingegno, di brevetti industriali, o per incarichi di amministratore di società o enti di finalità medica, ecc.

Non costituiscono imponibile i redditi già soggetti a contribuzione obbligatoria presso i Fondi Speciali gestitiPensione di vecchiaia - requisiti di accesso – il quando

 65 anni e 6 mesi di età

 5 anni di contribuzione e iscrizione in caso di costanza

di iscrizione e contribuzione al fondo.

Per il requisito anagrafico è previsto un incremento graduale fino al raggiungimento dei 68 anni a regime nel 2018, come descritto nella tabella seguente:

Eta` anagrafica In vigore fino al

65 anni e 6 mesi 31/12/2013

66 anni 31/12/2014

66 anni e 6 mesi 31/12/2015

67 anni 31/12/2016

67 anni e 6 mesi 31/12/2017

68 anni da 01/01/2018 a regime

Nota: E’ possibile rinviare il pensionamento sino al raggiungimento del 70° anno di età, ove l‘iscritto si

avvalga della facoltà di proseguire nella contribuzione alla “Quota A“ del Fondo.

Oppure

 65 anni di età

 20 anni di contribuzione accreditata.

Opzione di ricalcolo contributivo in relazione all‘intera anzianità contributiva maturata.

(Per la Quota A continua a non essere prevista la pensione anticipata. Tuttavia, è stata mantenuta la possibilità di andare in pensione a 65 anni per chi sceglierà il contributivo (legge 335/95) su tutta l’anzianità maturata.)

Misura per il calcolo della pensione di vecchiaia sistema retributivo misto (pro rata) – il quanto Occorre rilevare che per i contributi dovuti dal 1° gennaio 2013 riferiti alla quota A, è stato introdotto il sistema contributivo, mentre per contributi dovuti fino al 31.12.2012 rimangono valide le modalità di determinazione previgenti, e quindi il sistema di calcolo retributivo.

Ciò significa che la pensione è d’ora in poi calcolata con il sistema misto, o pro rata che dir si voglia, sino ad un momento in cui, per gli iscritti post 2012, sarà in vigore la pensione di base calcolata con il solo sistema di calcolo contributivo (seconda parte della formula qui riportata).

Ma vediamo in dettaglio la prestazione e la relativa formula di calcolo:

P= Rp1 * (Ac97 * q1 + (Ac06 - Ac97) * q2 + (Ac12 - Ac06) * q3) + Mc * Ke

Rp1 – retribuzione pensionabile, ricostruita da tutti i contributi minimi effettivamente versati ante 2013 divisi per 0,125, e rivalutati al 75% del tasso d’inflazione ISTAT

Ac97 - anni di contribuzione maturati sino al 31/12/1997

Ac06 - anni di contribuzione maturati sino al 31/07/2006

Ac12 - anni di contribuzione maturati sino al 31/12/2012

q1 - rendimento annuo = 1,10%

q2 - rendimento annuo = 1,75%

q3 - rendimento annuo = 1,50%

Per tenere conto delle annualità successive al 2013 fino alla decorrenza della pensione, l’importo della quota retributiva viene rivalutata al 75% dell’indice ISTAT per gli ultra 50enni e al 100% dello stesso per i restanti.

Mc - montante contributivo maturato a partire dal 01/01/2013, calcolato accreditando i contributi effettivamente versati e rivalutati fino all’anno antecedente il pensionamento al tasso di medio di crescita del PIL registrato nel quinquennio antecedente

ke - coefficiente relativo all‘età vigente nell’assicurazione obbligatoria INPS (si faccia riferimento a quelli riportati sul sito dell’ente previdenziale pubblico di riferimento per avere l’ordine di grandezza relativo)


Scopriamo ora come si sviluppa la pensione della eventuale quota B di pensione, quella destinata a chi svolge la libera professione pura.


La contribuzione per i Medici del Fondo Generale

In aggiunta alla quota A ecco i contributi previsti per chi svolge la libera professione. Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi di lavoro autonomo svolto in forma individuale e associata, oppure derivanti dallo svolgimento dell‘attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate, gli utili da opere dell‘ingegno, di brevetti industriali, o per incarichi di amministratore di società o enti di finalità medica, ecc.

Non costituiscono imponibile i redditi già soggetti a contribuzione obbligatoria presso i Fondi Speciali gestiti dalla Fondazione ENPAM ivi compreso il reddito Fonte: Epheso corrispondente al contributo minimo relativo alla cosiddetta quota A. La misura del contributo è la seguente :

 12,50% sino all‘importo di E. 70.000,00

 1% sul reddito eccedente tale limite.

Nota: per il contributo soggettivo è previsto dal 1°

gennaio 2015 un aumento graduale dell‘1% all‘anno fino a un massimo del 19,5% (nel 2021). Gli iscritti che contribuiscono ad altre forme di previdenza obbligatoria (compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M), possono essere ammessi alla contribuzione ridotta nella misura del 2% sino ad E. 70.000,00.

I pensionati del Fondo Generale, se percepiscono compensi libero-professionali, sono tenuti a versare

il contributo nella misura del 50% della contribuzione ordinaria (6,25% per il 2013), salva espressa opzione per il pagamento nella misura intera. L‘aliquota dell‘1% rimane invariata.

Per ciò che concerne i requisiti di pensione (il quando) esistono due opzioni distinte. La vecchiaia classica e quella anticipata, o anticipabile, secondo determinati requisiti che scandagliamo di seguito.

Pensione di vecchiaia – il quando

 68 anni di età

 5 anni di contribuzione e iscrizione in caso di costanza

di iscrizione e contribuzione al fondo.

Per il requisito anagrafico è previsto un incremento graduale fino al raggiungimento dei 68 anni a regime nel 2018, come descritto nella tabella.

Eta` anagrafica In vigore fino al

65 anni e 6 mesi 31/12/2013

66 anni 31/12/2014

66 anni e 6 mesi 31/12/2015

67 anni 31/12/2016

67 anni e 6 mesi 31/12/2017

68 anni da 01/01/2018 a regime

Nota: è possibile rinviare il pensionamento sino al raggiungimento del 70° anno di età, ove l‘iscritto si

avvalga della facoltà di proseguire nella contribuzione alla “Quota A“ del Fondo.

Pensione di vecchiaia anticipata – il quando

 59 anni e 6 mesi di età.

 35 anni di effettiva contribuzione al fondo

 30 anni dalla data di laurea

Per il requisito anagrafico è previsto un incremento graduale, come descritto nella tabella seguente:

Eta` anagrafica In vigore fino al:

59 anni e 6 mesi 31/12/2013

60 anni 31/12/2014

60 anni e 6 mesi 31/12/2015

61 anni 31/12/2016

61 anni e 6 mesi 31/12/2017

62 anni da 01/01/2018 a regime

Oppure:

 Qualsiasi età

 42 anni di effettiva contribuzione al fondo

 Cessazione dell‘attività con il S.S.N..

Ai fini dell’anzianità contributiva concorrono sia i periodi riscattati per il conseguimento della laurea e/o specializzazione, sia i contributi versati ad altri fondi Speciali Enpam.

Misura per il calcolo della pensione di vecchiaia sistema retributivo / contributivo indiretto ENPAM

P= (Rp * (Ac12 * q1 + (Ac - Ac12) * q2)) * Ka

Rp – Retribuzione pensionabile calcolata su tutti i redditi imponibili effettivi (tenendo conto delle quote

escluse per quota A). La rivalutazione dei redditi, ai fini del calcolo delle prestazioni, è pari al 100% per i redditi riferiti agli anni dal 1990 al 1997, al 75% di tale indice per gli anni dal 1998 al 2012. Dal 1°gennaio 2013 l’indice ISTAT è pari al 75% per gli iscritti che a tale data hanno compiuto i 50 anni di età ed al 100% per gli iscritti infracinquantenni.

La quota di imponibile eccedente il tetto di 70.000 E. (che dal 2015 sarà equiparata al massimale

contributivo INPS) è computata mediamente al 3,5% dell’effettivo importo.

Ac12 - anni di contribuzione maturati sino al 31/12/2012

Ac - anni di contribuzione maturati alla decorrenza della

q1 - rendimento annuo = 1,75%

q2 - rendimento annuo = 1,25%

Ka - Il sistema di calcolo retributivo qui descritto, in

caso di pensione anticipata o posticipata rispetto all’età di pensione di vecchiaia, viene rimodulato tramite l’applicazione di coefficienti correttivi calcolati in proporzione all’età effettiva al momento di conseguimento della pensione. Questo meccanismo è noto come sistema contributivo indiretto ENPAM. La penalizzazione effettiva è variabile da 0% ad un massimo del 35% 

Conclusioni

Come si evince chiaramente dal grafico sottostante, la quota A di pensione ha un rapporto di tasso di sostituzione atteso proporzionale ai contributi versati. Più assistenziale, con tante prestazioni accessorie per i famigliari, che previdenziale, la quota obbligatoria ha una funzione di basso profilo per la categoria dei medici e per la loro copertura previdenziale. La situazione non migliora certo, in questo caso, aggiungendo la componente di quota B, osservando altresì, se ce ne fosse stato bisogno,

che l’introduzione del computo contributivo ha notevolmente peggiorato la situazione del tasso di sostituzione atteso per le giovani generazioni. Occorre pertanto intavolare una politica di gestione attenta e preventiva della componente previdenziale, al fine di ottenere ed elaborare tassi di sostituzione attesi più consoni e congruenti con lo stile di vita della categoria.


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